I
consigli che ci ha dato l’Avv. Paola
Bosca di Asti
Gli
aspetti più problematici secondo me sono i seguenti:
1) la
dimostrazione della permanenza in Italia al 31 dicembre 2011 attraverso
la sola documentazione pubblica (non è ancora chiaro cosa
intendano: sicuramente ricevute di prestazioni sanitarie, iscrizioni
anagrafiche di figli nati in Italia, iscrizioni scolastiche, o eventuali
documenti di procedimenti giudiziari);
2) le
cause ostative:
- condanne, anche patteggiate ed
anche con sentenza non definitiva per i reati elencati
nell'art. 380 codice procedura penale - in allegato
- le
segnalazioni per la non ammissione in area Schengen (c.d segnalazioni SIS):
queste ricomprendono anche le espulsioni disposte da altri stati europei dello
spazio Schengen così come le condanne che secondo il singolo stato consentono
la segnalazione di inammissibilità. Lo straniero dovrebbe dunque sapere (o
controllare) eventuali segnalazioni (con domanda da inviare al Ministero
dell'Interno) ed eventualmente chiederne la cancellazione (da inoltrare all'autorità
che ha fatto la segnalazione)
Procedimento
certo non brevissimo!!;
- stranieri che sono considerati una minaccia per
l'ordine pubblico e la sicurezza: il giudizio di pericolosità sociale lo farà
il Questore e potrà fare una
valutazione discrezionale anche sulla base di eventuali condanne anche per i
reati elencati nell'art. 381 codice procedura penale - in allegato (che nella
scorsa sanatoria erano ostative, ora non lo sono automaticamente ma lo possono diventare se il
Questore ne fa derivare un giudizio di pericolosità)
- le
espulsioni sono ostative solo se emesse per motivi di ordine pubblico e di
sicurezza dello stato o per motivi di prevenzione del terrorismo.
Non sono invece ostative le espulsioni per violazione delle norme
sull'ingresso e soggiorno
3)
a differenza della sanatoria del 2009 non mi sembra che sia stabilito se la
dichiarazione di emersione determini la rinuncia alla richiesta di nulla osta
al lavoro presentata in occasione di precedenti decreti flussi.
4)
difficoltà a sapere se il datore di lavoro può essere escluso per eventuali
ostatività (in particolare se può aver le condanne che lo escludono).
Art. 380 Codice di
Procedura Penale. Arresto obbligatorio in flagranza.
380. Arresto obbligatorio in
flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in
flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56],
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non
colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità
dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e
saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità
pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel
massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù
previsto dall'articolo 600 [c.p. 600], delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis,[c.p. 600-bis] primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, [c.p. 600-ter] commi primo
e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale
(1);
d-bis) delitto di violenza sessuale
previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e
delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale (2);
e) delitto di furto quando ricorre
la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo
comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra,
in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale (3);
e-bis) delitti di furto previsti
dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62 [c.p. 62], primo comma, numero 4), del codice
penale (4);
f) delitto di rapina previsto
dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
g) delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110 (5);
h) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato
con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo (6);
i) delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o
nel massimo a dieci anni (7);
l) delitti di promozione,
costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (8), delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17
aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti
dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654 (9);
l-bis) delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (10);
m) delitti di promozione, direzione,
costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è
diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle
lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto
perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere
la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (11).
Dispositivo
dell'art. 381 Codice di Procedura Penale
1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è
colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo
[c.p. 43] per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (1):
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 (2) e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (3);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela[336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggettodesunta dalla sua personalità [c.p. 133] o dalle circostanze del fatto (4) (5).
4bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (6).
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (1):
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 (2) e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (3);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela[336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggettodesunta dalla sua personalità [c.p. 133] o dalle circostanze del fatto (4) (5).
4bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (6).
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